Informative

I.C.I. 2008

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chiarimenti sull’esenzione prima casa

Nel mentre si stava predisponendo la presente informativa si è avuta notizia che il Consiglio dei Ministri dovrebbe aver  abolito l’ICI sulla prima casa con decorrenza dall’acconto di giugno. Ad oggi non si conosce il contenuto del decreto per individuare esattamente tutte le fattispecie interessate. Nei prossimi giorni  il CIS srl – Servizio Entrate e i Comuni saranno  a disposizione per ulteriori chiarimenti.

 

CHI E INTERESSATO ALL’ICI
Soggetto passivo dell’imposta è il proprietario di immobili come case, negozi, capannoni industriali, terreni fabbricabili oppure chi gode di un immobile il diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie, anche se non residenti sul territorio dello Stato. Per gli immobili condotti in leasing, il soggetto passivo è il locatario utilizzatore. Non sono soggetti ICI gli inquilini.

 

CALCOLO DELL’IMPOSTA
Per determinare quanto si deve pagare è necessario prima determinare la base imponibile. La base imponibile è data dal valore dell’immobile con riferimento a diversi parametri:
• Per i fabbricati iscritti in catasto, si applica alla rendita catastale risultante al 1° gennaio dell’anno in corso (aumentata del 5%) il coefficiente moltiplicatore previsto:
– 100 per le categorie A e C (escluse A/10 e C/1)
– 140 per la categoria B
– 50 per le categorie A/10 e D
– 34 per le categoria C/1;
• Per i fabbricati che non dovessero risultare iscritti in catasto, si può utilizzare la rendita presunta, cioè quella di immobili similari nella stessa zona;
• Per le aree fabbricabili, la base imponibile si determina dal prezzo commerciale al 1° gennaio dell’anno di imposizione, con riguardo anche ai prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree aventi caratteristiche similari;
• Si ricorda che i terreni agricoli sono esenti.
Una volta determinata la base imponibile, l’imposta si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota nella fattispecie.
A partire dal primo gennaio 2007, il pagamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

SCADENZE PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA
Il versamento dell’imposta complessivamente dovuta al Comune per l’anno in corso deve essere effettuato in due rate delle quali la prima entro il 16 di giugno, pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 di giugno.

DICHIARAZIONE I.C.I.
A decorrere dal 1° gennaio 2007 non vi è più l’obbligo di presentazione della denuncia ICI tranne nei casi in cui le modificazioni degli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali l’Ufficio Tributi non ha possibilità di reperire i dati telematicamente da altri enti (Agenzia del Territorio, Conservatoria dei Registri Immobiliari) come, a titolo esemplificativo, nel caso di:
– valori di aree fabbricabili,
– immobili inagibili, Immobili D – scritture contabili,
– fabbricati rurali che hanno perso il requisito,
– immobili che hanno perso il requisito di abitazione principale e viceversa,
– riduzioni di imposta,
– etc.

 

La dichiarazione ai fini ICI, relativa al 2007, deve essere presentata al Comune, entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, direttamente all’Ufficio Tributi o con raccomandata postale.

Si fa presente, infine, che il regolamento ICI in vigore è disponibile presso l’Ufficio Tributi e consultabile sul sito internet del Comune.

Aggiornato: 07/05/2008 08:21:33
Data Pubblicazione: