Informative – Staffolo

INFORMATIVA ICI 2008:
Gentile contribuente,
la riscossione dell’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) è svolta direttamente dal Comune che si avvale della collaborazione del CIS srl – Servizio Entrate. Al fine di offrirLe una corretta informazione si invia la presente nota con le principali disposizioni che Le permetteranno di adempiere compiutamente ai suoi obblighi tributari per l’anno 2008. Si allegano inoltre i bollettini per il pagamento precompilati, con preghiera di comunicare al Servizio Entrate eventuali variazioni.

 

Aliquote:
a) Aliquota per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale………..5,80 per mille
Si considera abitazione principale anche una delle pertinenze anche se classata in categoria diversa dalle abitazioni e con attribuzione di autonoma rendita. Sono considerate pertinenze dell’abitazione principale: le cantine, i box, i garage, i posti macchina ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale, ovvero ad una distanza lineare non superiore a 300 metri.
Si considerano abitazioni principali quelle abitazioni concesse in uso gratuito fra coniugi, parenti entro il 4^grado ed affini entro il 2^ grado. L’autocertificazione deve essere presentata al comune entro il primo mese dell’anno successivo a quello dell’avvenuta concessione e si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistano le condizioni.
b) Immobili di categoria catastale A, diversi dall’abitazione principale…….7,00 per mille
c) Altri immobili..…….…….……………………………………………….……………6,00 per mille
• per interventi di ristrutturazione/recupero edilizio finalizzati all’ottenimento dell’agibilità di immobili dichiarati inagibili o inabitabili situati nel centro storico, delimitato dal vigente P.R.G.: per n.5 annualità d’imposta a partire dall’anno di rilascio del certificato/autorizzazione di abitabilità o agibilità……………………………………4,00 per mille
• per tutti gli edifici oggetto di restauro e risanamento conservativo (art. 31 della L. 457/ 1978) delle pareti esterne di immobili situati all’interno delle mura castellane: per n. 5 annualità, a decorrere dall’anno della comunicazione/dichiarazione di fine lavori……………………..4,00 per mille
• per unità immobiliari non abitate o non utilizzate ad abitazione principale situate nel centro storico oggetto di interventi di restauro e di risanamento conservativo, ristrutturazione o manutenzione straordinaria (art.31 L.457/1978) e conseguentemente destinate ad abitazione principale del proprietario. Il trasferimento di residenza del proprietario deve essere effettuato entro sei mesi dalla comunicazione/dichiarazione di fine lavori o del rilascio del certificato di abitabilità e mantenuta per tutto il periodo dell’agevolazione per una durata nell’anno d’imposta non inferiore a 10 mesi. L’aliquota applicabile per n. 5 annualità, a decorrere dall’anno della comunicazione/dichiarazione di fine lavori o del rilascio del certificato di abitabilità è del……………………..4,00 per mille
• per unità immobiliari situate nel centro storico oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione (art.31 L.457/1978) e destinate ad attività produttive del proprietario. L’aliquota applicabile per n. 5 annualità, a decorrere dall’anno della comunicazione/dichiarazione di fine lavori o dal rilascio del certificato di agibilità è del………………………………………………………………………….4,00 per mille

 

 

Detrazione comunale:
La detrazione d’imposta I.C.I., di cui all’art. 8 commi 2 e 3 D.Lgs 30/12/92 n.504 e successive modifiche ed integrazioni, è stabilita nella misura unica di Euro 103,29 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale; l’eventuale somma eccedente è utilizzabile per la pertinenza. La detrazione d’imposta I.C.I. è stabilita nella misura di Euro 130,00 per le abitazioni principali possedute da soggetti portatori di invalidità civile totale e permanente al 100% debitamente riconosciuta con atto della competente autorità sanitaria. Tale detrazione è riconosciuta anche nel caso in cui nella famiglia anagrafica del soggetto passivo I.C.I. vi sia un portatore di invalidità civile totale e permanente al 100% riconosciuta dalla competente autorità sanitaria. La detrazione spetta sino al momento in cui sussistano le condizioni di cui sopra, rapportata a mese. La detrazione non compete per l’unità immobiliare data in locazione, né per l’unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in uso gratuito ai genitori o ai figli. Il diritto alla detrazione deve essere comunicato per iscritto all’Ufficio Tributi del Comune entro il termine di versamento dell’imposta a saldo (20 dicembre).

Versamento minimo:
Non sono dovuti versamenti per somme inferiori a € 2,50 di imposta annua.

Modalità di pagamento:
Il pagamento può essere effettuato  utilizzando l’apposito  bollettino di ccp  n. 89116701 intestato a “CIS S.R.L. STAFFOLO – AN – I.C.I. – Via Fornace 25 – Fraz. Moie 60030 Maiolati Spontini (AN)” presso gli uffici postali.
Dal 2007 la legge 296/06 permette anche il pagamento attraverso il modello F24 (per l’elenco dei codici tributo consultare il sito www.cis-info.it)
Aggiornato: 25/11/2008 17:02:32
Data Pubblicazione: