INFORMATIVA ICI 2008: Gentile contribuente, la riscossione dell’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) è svolta direttamente dal Comune che si avvale della collaborazione del CIS srl – Servizio Entrate. Al fine di offrirLe una corretta informazione si invia la presente nota con le principali disposizioni che Le permetteranno di adempiere compiutamente ai suoi obblighi tributari per l’anno 2008. Si allegano inoltre i bollettini per il pagamento precompilati, con preghiera di comunicare al Servizio Entrate eventuali variazioni.
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Aliquote: a) Abitazione principale……………………………….…………………………………5,50 per mille Si considera abitazione principale anche una delle pertinenze anche se classata in categoria diversa dalle abitazioni e con attribuzione di autonoma rendita. Sono considerate pertinenze dell’abitazione principale: le cantine, i box, i garage, i posti macchina. b) Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate…………………………………………………………………………….5,50 per mille c) Unità immobiliari concesse ad uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2^ grado di parentela. La concessione in uso gratuito ed il grado di parentela si rilevano dall’autocertificazione del concessionario e del concedente, ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, da presentare all’Ufficio Tributi del Comune entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello dell’avvenuta concessione: l’autocertificazione si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistano le condizioni….…………….…5,50 per mille d) Altri fabbricati incluse le seconde case sia locate che non locate e relative pertinenze ed Aree fabbricabili ………………………………….7,00 per mille e) Immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario o soggetto passivo nella cui famiglia anagrafica, come da risultanze anagrafiche, risulti presente un soggetto in situazione di handicap riconosciuto ai sensi dell’art.3 c.3 e accertato ai sensi dell’art. 4 della Legge 104 del 05/12/1992. Il contribuente è tenuto alla presentazione di apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, da presentare all’Ufficio Tributi del Comune entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello dell’avvenuta concessione: l’autocertificazione si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistano le………………………………………………………………………..….4,00 per mille
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Detrazione comunale : La detrazione d’imposta I.C.I., di cui all’art. 8 commi 2 e 3 D.Lgs 30/12/92 n.504 e successive modifiche ed integrazioni, è stabilita nella misura unica di Euro 129,12. La detrazione di cui sopra spetta anche: – alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate – alle unità immobiliari concesse ad uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2^grado di parentela.
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Versamento minimo: Non sono dovuti versamenti per somme inferiori a € 2,50 di imposta annua. |
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Modalità di pagamento: Il pagamento può essere effettuato utilizzando l’apposito bollettino di ccp n. 41561457 intestato a “CIS srl – SERV. ENTRATE COMUNALI – GESTIONE I.C.I.” presso gli uffici postali. Dal 2007 la legge 296/06 permette anche il pagamento attraverso il modello F24. |
Aggiornato: 25/11/2008 17:00:10
Data Pubblicazione: 25 Novembre 2008